D.Lgs 231/01 - Reati Presupposto
Aggiornato al Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125
1.
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di
erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
Malversazione a danno dello Stato (
art. 316 bis, cod.pen.)
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (
art. 316 ter, cod.pen.
)
Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (
art. 640, c. 2, n. 1, cod.pen.
)
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (
art. 640 bis, cod.pen.
)
Frode informatica (
art. 640 ter,
cod.pen.
)
2.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. n. 231/2001, come introdotto dalla L. n. 48/2008 e
successiva modificazione ex D.Lgs. nn. 7 ed 8 del 2016)
Documenti informatici (
art. 491
bis
,
cod.pen.
)
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (
art. 615 ter cod.pen.
)
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (
art. 615 quater, cod.pen.
)
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (
art. 615 quinquies, cod.pen.
)
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (
art. 617 quater, cod.pen.
)
Installazione
di
apparecchiature
atte
ad
intercettare,
impedire
o
interrompere
comunicazioni
informatiche
o
telematiche
(
art.
617
quinquies, cod.pen.
)
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (
art. 635 bis, cod.pen.
)
Danneggiamento
di
informazioni,
dati
e
programmi
informatici
utilizzati
dallo
Stato
o
da
altro
ente
pubblico
o
comunque
di
pubblica
utilità (
art. 635 ter, cod.pen.
)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (
art. 635 quater, cod.pen.
)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (
art. 635 quinquies, cod.pen.
)
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
(
art. 640 quinquies, cod.pen.
)
3. Delitti di criminalità organizzata
(
art. 24 ter, D.Lgs. n.231/2001
, come introdotto dalla L.
n.
94/2009
e successiva
modificazione ex
L. 69/2015)
Associazione per delinquere (
art. 416, cod.pen.
)
Associazione di tipo mafioso anche straniero (
art. 416 bis, cod.pen.
)
Scambio elettorale politico-mafioso (
art. 416 ter, cod.pen.
)
Sequestro di persona a scopo di estorsione (
art. 630, cod.pen.
)
Associazione finalizzata ai traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
)
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione
(
art.
25,
D.Lgs. n. 231/2001
,
come introdotto dalla L. n. 190/2012)
Concussione (
art. 317, cod.pen., come da recenti modifiche ex L. n. 69/2015
)
Corruzione per l'esercizio della funzione (
art. 318, cod.pen., come modificato ex Leggi nn. 190/2012 e 69/2015
)
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (
art. 319, cod.pen., come da recenti modifiche ex L. n. 69/2015
)
Circostanze aggravanti (
art. 319 bis, cod.pen.
)
Corruzione in atti giudiziari (
art. 319 ter, cod.pen.,
come da recenti modifiche ex L. n. 69/2015
)
Induzione
indebita
a
dare
o
promettere
utilità
(
art.
319
quater,
cod.pen.,
come
introdotto
dalla
L.
n.190/2012
e
successiva
modificazione
ex
L.
n.
69/2015
)
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (
art. 320, c.p.
)
Pene per il corruttore (
art. 321, cod.pen.
)
Istigazione alla corruzione (
art. 322, cod.pen.
)
Peculato,
concussione,
induzione
indebita
dare
o
promettere
utilità,
corruzione
e
istigazione
alia
corruzione
di
membri
degli
organi
delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (
art. 322 bis, cod.pen., come modificazione ex L. n. 190/2012
)
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori dì bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
(
art. 25
bis, D.Lgs. n. 231/2001
come introdotto dal D.L. n. 350/2001, modificato e convertito dalla L. n. 409/2001
e successive
modificazioni ex
L. n. 99/2009 nonché D.Lgs. n. 125/2016
)
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (
art. 453, cod.pen.
)
Alterazione di monete (
art. 454, cod.pen.
)
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (
art. 455, cod.pen.
)
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (
art. 457, cod.pen.
)
Falsificazione
di
valori
di
bollo,
introduzione
nello
Stato,
acquisto,
detenzione
o
messa
in
circolazione
di
valori
di
bollo
falsificati
(
art.
459,
cod.pen.
)
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
(
art. 430, cod.pen.
)
Fabbricazione
o
detenzione
di
filigrane
o
di
strumenti
destinati
alla
falsificazione
di
monete,
di
valori
di
bollo
o
di
carta
filigranata
(
art.
461, cod.pen.
)
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
(
art. 464, cod.pen.
)
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
(
art. 473, cod.pen.
)
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
(
art. 474, cod.pen.
)
6. Delitti contro l'industria e il commercio
(
art. 25 bis.1, D.Lgs. n. 231/2001
come introdotto dalla L. n. 99/2009
)
Turbata libertà dell'industria o del commercio
(
art. 513, cod.pen.
)
Illecita concorrenza con minaccia o violenza
(
art 513 bis, cod.pen.
)
Frodi contro le industrie nazionali
(
art. 514, cod.pen.
)
Frode nell'esercizio del commercio
(
art. 515, cod.pen.
)
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
(
art. 516, cod.pen.
)
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
(
art. 517, cod.pen.
)
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
(
art. 517 ter, cod.pen.
)
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine der prodotti agroalimentari
(
art. 517 quater,
cod.pen.
)
7. Reati societari
(
art. 25 ter, D.Lgs.
n,
231/2001
come introdotto
dal
D.Lgs.
n.
61/2002
e successive modificazioni ex
L. n.190/2012 e L. n. 69/2015
)
False comunicazioni sociali
(
art. 2621, cod.civ., come da modificazione ex L. 69/2015
)
False comunicazioni sociali delle società quotate (
art. 2622, cod.civ., come da modificazione ex L. n. 69/2015
)
impedito contrailo (
art. 2625, comma 2, cod.civ.
)
Indebita restituzione di conferimenti (
art. 2626, cod.civ.
)
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (
art. 2627, cod.civ.
)
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (
art. 2628, cod.civ.
)
Operazioni in pregiudizio dei creditori (
art. 2629, cod.civ.
)
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (
art. 2629 bis, cod.civ., come introdotto dalla L. n. 262/2005
)
Formazione fittizia del capitale (
art. 2632, cod.civ.
)
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (
art. 2633, cod.civ.
)
Corruzione tra privati (
art. 2635, cod.civ., come introdotto dalla L. n. 190/2012
)
Illecita influenza sull'assemblea (
art. 2636, cod.civ.
)
Aggiotaggio (
art. 2637, cod.civ.
)
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (
art. 2638, cod.civ.
)
8.
Reati
con
finalità
di
terrorismo
o
di
eversione
dell'ordine
democratico
previsti
dal
codice
penale
e
dalie
leggi
speciali
(
art. 25 quater, D.Lgs. n. 231/2001
come introdotto dalla L. n. 7/2003
)
Associazioni sovversive (
art. 270, cod.pen.
)
Associazioni con finalità di terrorismo anche interri azionale o di eversione dell'ordine democratico (
art. 270 bis, cod.pen.
)
Assistenza agli associati (
art. 270 ter, cod.pen.
)
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (
art. 270 quater, cod.pen.
)
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (
art. 270 quinquies, cod.pen.
)
Condotte con finalità di terrorismo (
art. 270 sexies, cod.pen.
)
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (
art. 280, cod.pen.
)
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (
art. 280 bis, cod.pen.
)
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (
art. 289 bis, cod.pen.
)
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (
art. 302, cod.pen.
)
Cospirazione politica mediante accordo (
art. 304, cod.pen.
)
Cospirazione politica mediante associazione (
art. 305, cod.pen.
)
Banda armata: formazione e partecipazione (
art. 306, cod.pen.
)
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (
art. 307, cod.pen.
)
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (
art. 1, L. n. 342/1976
)
Danneggiamento delle installazioni a terra (
art. 2, L. n. 342/1976
)
Sanzioni (
art. 3, L. n. 422/1989
)
Pentimento operoso (
art. 5, D.L. n. 625/1979
)
Art.2
della
Convenzione
Internazionale
di
New
York,
del
9
dicembre
1999,
per
la
repressione
del
finanziamento
del
terrorismo
(
ratificata
in Italia il 27 marzo 2003 e vigente dal 26 aprile dello stesso anno
)
9.
Reati transnazionali (L. n. 146/2006)
I Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (
art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – T.U. sull’immigrazione
)
Associazione
finalizzata
al
traffico
illecito
di
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope
(
art.
74,
di
cui
al
D.P.R.
9
ottobre
1990,
n.
309
-
T.U.
sulla
droga
)
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (
art. 291 quater, D.P.R. 23 gennaio 1973
)
Favoreggiamento personale (
art. 373, cod.pen.
)
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (
art. 377 bis, cod.pen.
)
Associazione per delinquere (
art. 416, cod.pen.
)
Associazione di tipo mafioso (
art. 416 bis, cod.pen.
)
10. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
(
art. 25 quater 1, D.Lgs. n. 231/2001
come introdotto ex
L. n.7/2006
)
11. Delitti contro la personalità individuale
(
art. 25 quinquies, D.Lgs. n. 231/2001
come introdotto dalla L. n. 228/2003
)
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (
art. 600, cod.pen.
)
Prostituzione minorile (
art. 600 bis, cod.pen.
)
Pornografia minorile (
art. 600 ter, cod.pen.
)
Detenzione di materiale pornografico (
art. 600 quater, cod.pen.
)
Pornografia virtuale (
art. 600 quater, n.1, c.p., come introdotto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38
)
iniziative turistiche volte allo sfruttamento delia prostituzione minorile (
art. 600 quinquies, cod.pen.
)
Tratta di persone (
art. 601, c.p.
)
Acquisto e alienazione di schiavi (
art. 602, cod.pen.
)
Adescamento di minorenni (
art. 609 undecies, cod.pen.
)
12. Reati di abuso di mercato
(
art. 25 sexies, D.Lgs. n. 231/2001
come introdotto dalla L. n. 62/2005
)
Abuso di informazioni privilegiate (
art. 184, D.Lgs. n. 58/1998, aggiornato alle ultime modifiche apportate con L. n. 232/2016
)
Manipolazione
del
mercato
(
art.
185,
D.Lgs.
n.
58/1998,
aggiornato
alle
ultime
modifiche
apportate
con
L.
n.
232/2016
)
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro
(
art. 25 septies, D.Lgs. n. 231/2001
come introdotto dalla L. n. 123/2007
)
Omicidio colposo (
art. 589, cod.pen.
)
Lesioni personali colpose (
art. 590, cod.pen.
)
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
(
art. 25 octies, D.Lgs. n. 231/2001
come introdotto dal D.Lgs. n. 231/2007 e
successiva modificazione ex
L. n.186/2014
)
Ricettazione (
art. 648, cod.pen.
)
Riciclaggio (
art. 648 bis, cod.pen.
)
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (
art. 648 ter, cod.pen.
)
Autoriciclaggio (
art. 648 ter, n.1, cod.pen.
)
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D.Lgs. n. 231/2001 come introdotto dalla L.
n. 99/2009)
Messa
a
disposizione
del
pubblico,
in
un
sistema
di
reti
telematiche,
mediante
connessioni
di
qualsiasi
genere,
di
un'opera
dell'ingegno
protetta, o di parte di essa (
art. 171, comma 1, lett. a-bis, L. n. 633/1941
)
Reati
di
cui
al
punto
precedente
commessi
su
opere
altrui
non
destinate
alla
pubblicazione
qualora
ne
risulti
offeso
l'onore
o
la
reputazione (
art. 171, comma 3, L. n. 633/1941
)
Abusiva
duplicazione,
per
trarne
profitto,
di
programmi
per
elaboratori;
importazione,
distribuzione,
vendita
o
detenzione
a
scopo
commerciale
o
imprenditoriale
o
concessione
in
locazione
di
programmi
contenuti
in
supporti
non
contrassegnati
dalla
SIAE;
predisposizione
di
mezzi
per
rimuovere
o
eludere
i
dispositivi
di
protezione
di
programmi
per
elaboratori
(
art.
171
bis,
comma
1,
L.
n.
633/1941
)
Riproduzione,
trasferimento
su
altro
supporto,
distribuzione,
comunicazione,
presentazione
o
dimostrazione
in
pubblico,
dei
contenuto
di
una
banca
dati;
estrazione
o
reimpiego
della
banca
dati;
distribuzione,
vendita
o
concessione
in
locazione
di
banche
di
dati
(
art.
171
bis, comma 2, L. n. 633/1941
)
Abusiva
duplicazione,
riproduzione,
trasmissione
o
diffusione
in
pubblico
con
qualsiasi
procedimento,
in
tutto
o
in
parte,
di
opere
dell'ingegno
destinate
ai
circuito
televisivo,
cinematografico,
delia
vendita
o
del
noleggio
di
dischi,
nastri
o
supporti
analoghi
o
ogni
altro
supporto
contenente
fonogrammi
o
videogrammi
di
opere
musicali,
cinematografiche
o
audiovisive
assimilate
o
sequenze
di
immagini
in
movimento;
opere
letterarie,
drammatiche,
scientifiche
o
didattiche,
musicali
o
drammatico
musicali,
multimediali,
anche
se
inserite
in
opere
collettive
o
composite
o
banche
dati;
riproduzione,
duplicazione,
trasmissione
o
diffusione
abusiva,
vendita
o
commercio,
cessione
a
qualsiasi
titolo
o
importazione
abusiva
di
oltre
cinquanta
copie
o
esemplari
di
opere
tutelate
dal
diritto
d'autore
e
da
diritti
connessi;
immissione
in
un
sistema
di
reti
telematiche,
mediante
connessioni
di
qualsiasi
genere,
di
un'opera
dell'ingegno
protetta
dal
diritto d'autore, o parte di essa (
art. 171 ter, L. n. 633/1941
)
Mancata
comunicazione
alla
SIAE
dei
dati
di
identificazione
dei
supporti
non
soggetti
al
contrassegno
o
falsa
dichiarazione
(
art.
171
septies, L. n. 633/1941
)
Fraudolenta
produzione,
vendita,
importazione,
promozione,
installazione,
modifica,
utilizzo
per
uso
pubblico
e
privato
di
apparati
o
parti
di
apparati
atti
alla
decodificazione
di
trasmissioni
audiovisive
ad
accesso
condizionato
effettuate
via
etere,
via
satellite,
via
cavo,
in
forma sia analogica sia digitale (
art. 171 octies, L. n. 633/1941
).
16.
Induzione
a
non
rendere
dichiarazioni
o
a
rendere
dichiarazioni
mendaci
all'autorità
giudiziaria
(
art.
25
decies
,
D.Lgs.
n.
231/2001
come introdotto dalla L. n. 116/2009
)
17.
Reati
ambientali
(
art.
25
undecies,
D.Lgs.
n.
231/2001
,
come
introdotto
dal
D.Lgs.
n.
121/2011
e
successivamente
modificato dalla L. n. 68/2015
)
Inquinamento ambientale (
art. 452 bis, cod.pen.
)
Disastro ambientale (
art 452 ter, cod.pen.
)
Delitti colposi contro l'ambiente (
art. 452 quater, cod.pen.
)
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (
art. 452 quinquies, cod.pen.
)
Impedimento del controllo (
art. 452 sexies, cod.pen.
)
Circostanze aggravanti (
art. 452 septies, cod.pen.
)
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (
art. 727 bis, cod.pen.
)
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (
art. 733 bis, cod.pen.
)
Importazione,
esportazione,
detenzione,
utilizzo
per
scopo
di
lucro,
acquisto,
vendita,
esposizione
o
detenzione
per
la
vendita
o
per
fini
commerciali di specie protette (
art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6, L. n. 150/1992
)
Scarichi
di
acque
reflue
industriali
contenenti
sostanze
pericolose;
scarichi
sul
suolo,
nel
sottosuolo
e
nelle
acque
sotterranee:
scarico
nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (
art. 137, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente
)
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (
art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente
)
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (
art. 257, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente
)
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (
art. 258, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente
)
Traffico illecito di rifiuti (
art. 259, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente
)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (
art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente
)
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (
art. 260 bis, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente
)
Sanzioni (
art. 279, D.Lgs. n. 152/2006 - T.U. ambiente
)
Inquinamento doloso (
art. 8, D.Lgs. n. 202/2007
)
Inquinamento colposo (
art. 9, D.Lgs. n. 202/2007
)
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (
art. 3, L. n. 549/1993
)
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(
art. 25 duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 come introdotto
dal D.Lgs. n. 109/2012 e art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998 – T.U. sull’immigrazione
)
18. Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato per gli enti che operano nell'ambito della
filiera degli oli vergini di oliva
(
art. 12, L. n. 9/2013
)
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (
art. 440, cod.pen.
)
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (
art. 442, cod.pen.
)
Commercio di sostanze alimentari nocive (
art. 444, cod.pen.
)
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (
art. 473, cod.pen.
)
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (
art. 474, cod.pen.
)
Frode nell'esercizio del commercio (
art. 515, cod.pen.
)
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (
art. 516, cod.pen.
)
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (
art. 517, cod.pen.
)
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (
art. 517 quater, cod.pen.
)
Art. 24 DLgs 231/2001
In
debita
percezione
di
erogazioni,
truffa
in
danno
dello
Stato
o
di
un
ente
pubblico
o
per
il
conseguimento
di
erogazioni
pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
1.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
di
cui
agli
articoli
316-bis,
316-ter,
640,
comma
2,
n.
1,
640-bis
e
640-ter
se
commesso
in
danno
dello
Stato
o
di
altro
ente
pubblico,
del
codice
penale,
si
applica
all'ente
la
sanzione
pecuniaria
fino a cinquecento quote.
2.
Se,
in
seguito
alla
commissione
dei
delitti
di
cui
al
comma
1,
l'ente
ha
conseguito
un
profitto
di
rilevante
entità
o
è
derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3.
Nei
casi
previsti
dai
commi
precedenti,
si
applicano
le
sanzioni
interdittive
previste
dall'articolo
9,
comma
2,
lettere
c), d) ed
e).
Art. 24 bis DLgs 231/2001
In
debita
p1.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
di
cui
agli
articoli
615-ter,
617-quater,
617-quinquies,
635-bis,
635-
ter,
635-quater,
635-quinquies,
del
codice
penale,
si
applica
all’ente
la
sanzione
pecuniaria
da
cento
a
cinquecento
quote.
2.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
di
cui
agli
articoli
615-quater
e
615-quinquies
del
codice
penale,
si
applica
all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
di
cui
agli
articoli
491-bis
e
640-quinquies
del
codice
penale,
salvo
quanto
previsto
dall’articolo
24
del
presente
decreto
per
i
casi
di
frode
informatica
in
danno
dello
Stato
o
di
altro
ente
pubblico,
si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4.
Nei
casi
di
condanna
per
uno
dei
delitti
indicati
nel
comma
1
si
applicano
le
sanzioni
interdittive
previste
dall’articolo
9,
comma
2,
lettere
a),
b)
ed
e).
Nei
casi
di
condanna
per
uno
dei
delitti
indicati
nel
comma
2
si
applicano
le
sanzioni
interdittive
previste
dall’articolo
9,
comma
2,
lettere
b)
ed
e).
Nei
casi
di
condanna
per
uno
dei
delitti
indicati
nel
comma
3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) .
Art. 24 ter DLgs 231/2001
1.
In
relazione
alla
commissione
di
taluno
dei
delitti
di
cui
agli
articoli
416,
sesto
comma,
416-bis,
416-ter
e
630
del
codice
penale,
ai
delitti
commessi
avvalendosi
delle
condizioni
previste
dal
predetto
articolo
416-bis
ovvero
al
fine
di
agevolare
l’attività
delle
associazioni
previste
dallo
stesso
articolo,
nonché
ai
delitti
previsti
dall’articolo
74
del
testo
unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2.
In
relazione
alla
commissione
di
taluno
dei
delitti
di
cui
all’articolo
416
del
codice
penale,
ad
esclusione
del
sesto
comma,
ovvero
di
cui
all’articolo
407,
comma
2,
lettera
a),
numero
5),
del
codice
di
procedura
penale,
si
applica
la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3.
Nei
casi
di
condanna
per
uno
dei
delitti
indicati
nei
commi
1
e
2,
si
applicano
le
sanzioni
interdittive
previste
dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4.
Se
l’ente
o
una
sua
unità
organizzativa
viene
stabilmente
utilizzato
allo
scopo
unico
o
prevalente
di
consentire
o
agevolare
la
commissione
dei
reati
indicati
nei
commi
1
e
2,
si
applica
la
sanzione
dell’interdizione
definitiva
dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.
Art. 25 DLgs 231/2001
1.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
di
cui
agli
articoli
318,
321
e
322,
commi
1
e
3,
del
codice
penale,
si
applica
la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
di
cui
agli
articoli
319,
319-ter,
comma
1,
321,
322,
commi
2
e
4,
del
codice
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
di
cui
agli
articoli
317,
319,
aggravato
ai
sensi
dell'articolo
319-bis
quando
dal
fatto
l'ente
ha
conseguito
un
profitto
di
rilevante
entità,
319-ter,
comma
2,
319-quater
e
321
del
codice
penale,
si
applica
all'ente
la
sanzione
pecuniaria
da
trecento
a
ottocento
quote.
(comma
così
modificato
dall'art.
1,
comma
77,
lettera a), legge n. 190 del 2012)
4.
Le
sanzioni
pecuniarie
previste
per
i
delitti
di
cui
ai
commi
da
1
a
3,
si
applicano
all'ente
anche
quando
tali
delitti
sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5.
Nei
casi
di
condanna
per
uno
dei
delitti
indicati
nei
commi
2
e
3,
si
applicano
le
sanzioni
interdittive
previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25 bis DLgs 231/2001
1.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
previsti
dal
codice
penale
in
materia
di
falsità
in
monete,
in
carte
di
pubblico
credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c)
per
il
delitto
di
cui
all'articolo
455
le
sanzioni
pecuniarie
stabilite
dalla
lettera
a),
in
relazione
all'articolo
453,
e
dalla
lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2.
Nei
casi
di
condanna
per
uno
dei
delitti
di
cui
agli
articoli
453,
454,
455,
459,
460
,
461,
473
e
474
del
codice
penale,
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno .
Art. 25 bis 1 DLgs 231/2001
1.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
contro
l’industria
e
il
commercio
previsti
dal
codice
penale,
si
applicano
all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a)
per
i
delitti
di
cui
agli
articoli
513,
515,
516,
517,
517-ter
e
517-quater
la
sanzione
pecuniaria
fino
a
cinquecento
quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2.
Nel
caso
di
condanna
per
i
delitti
di
cui
alla
lettera
b)
del
comma
1
si
applicano
all’ente
le
sanzioni
interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2.
Art. 25 ter DLgs 231/2001
1.
In
relazione
ai
reati
in
materia
societaria
previsti
dal
codice
civile,
si
applicano
all'ente
le
seguenti
sanzioni
pecuniarie:
a)
per
il
delitto
di
false
comunicazioni
sociali
previsto
dall'articolo
2621
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento a quattrocento quote;
a-bis)
per
il
delitto
di
false
comunicazioni
sociali
previsto
dall'articolo
2621-bis
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria da cento a duecento quote
b)
per
il
delitto
di
false
comunicazioni
sociali
previsto
dall'articolo
2622
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
quattrocento a seicento quote;
c) (abrogata)
d)
per
la
contravvenzione
di
falso
in
prospetto,
prevista
dall'articolo
2623,
primo
comma,
del
codice
civile,
la
sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
e)
per
il
delitto
di
falso
in
prospetto,
previsto
dall'articolo
2623,
secondo
comma,
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
f)
per
la
contravvenzione
di
falsità
nelle
relazioni
o
nelle
comunicazioni
delle
società
di
revisione,
prevista
dall'articolo
2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
g)
per
il
delitto
di
falsità
nelle
relazioni
o
nelle
comunicazioni
delle
società
di
revisione,
previsto
dall'articolo
2624,
secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h)
per
il
delitto
di
impedito
controllo,
previsto
dall'articolo
2625,
secondo
comma,
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i)
per
il
delitto
di
formazione
fittizia
del
capitale,
previsto
dall'articolo
2632
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento a trecentosessanta quote;
l)
per
il
delitto
di
indebita
restituzione
dei
conferimenti,
previsto
dall'articolo
2626
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m)
per
la
contravvenzione
di
illegale
ripartizione
degli
utili
e
delle
riserve,
prevista
dall'articolo
2627
del
codice
civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n)
per
il
delitto
di
illecite
operazioni
sulle
azioni
o
quote
sociali
o
della
società
controllante,
previsto
dall'articolo
2628
del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a settecentoventi quote;
o)
per
il
delitto
di
operazioni
in
pregiudizio
dei
creditori,
previsto
dall'articolo
2629
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p)
per
il
delitto
di
indebita
ripartizione
dei
beni
sociali
da
parte
dei
liquidatori,
previsto
dall'articolo
2633
del
codice
civile, la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote;
q)
per
il
delitto
di
illecita
influenza
sull'assemblea,
previsto
dall'articolo
2636
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da trecento a seicentosessanta quote;
r)
per
il
delitto
di
aggiotaggio,
previsto
dall'articolo
2637
del
codice
civile
e
per
il
delitto
di
omessa
comunicazione
del
conflitto
d'interessi
previsto
dall'articolo
2629-bis
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
quattrocento
a
mille
quote;
(lettera così modificata dall'art. 31 della legge n. 262 del 2005)
s)
per
i
delitti
di
ostacolo
all'esercizio
delle
funzioni
delle
autorità
pubbliche
di
vigilanza,
previsti
dall'articolo
2638,
primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis)
per
il
delitto
di
corruzione
tra
privati,
nei
casi
previsti
dal
terzo
comma
dell’articolo
2635
del
codice
civile,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
quattrocento
quote.
(lettera
aggiunta
dall'art.
1,
comma
77,
lettera
b),
legge
n.
190
del 2012)
2.
Se,
in
seguito
alla
commissione
dei
reati
di
cui
al
comma
1,
l'ente
ha
conseguito
un
profitto
di
rilevante
entità,
la
sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25 quater DLgs 231/2001
1.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
aventi
finalità
di
terrorismo
o
di
eversione
dell'ordine
democratico,
previsti
dal
codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a)
se
il
delitto
è
punito
con
la
pena
della
reclusione
inferiore
a
dieci
anni,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
settecento quote;
b)
se
il
delitto
è
punito
con
la
pena
della
reclusione
non
inferiore
a
dieci
anni
o
con
l'ergastolo,
la
sanzione
pecuniaria
da quattrocento a mille quote.
2.
Nei
casi
di
condanna
per
uno
dei
delitti
indicati
nel
comma
1,
si
applicano
le
sanzioni
interdittive
previste
dall'articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3.
Se
l'ente
o
una
sua
unità
organizzativa
viene
stabilmente
utilizzato
allo
scopo
unico
o
prevalente
di
consentire
o
agevolare
la
commissione
dei
reati
indicati
nel
comma
1,
si
applica
la
sanzione
dell'interdizione
definitiva
dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4.
Le
disposizioni
dei
commi
1,
2
e
3
si
applicano
altresì
in
relazione
alla
commissione
di
delitti,
diversi
da
quelli
indicati
nel
comma
1,
che
siano
comunque
stati
posti
in
essere
in
violazione
di
quanto
previsto
dall'articolo
2
della
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. .
Art. 25 quater 1 DLgs 231/2001
1.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
di
cui
all'articolo
583-bis
del
codice
penale
si
applicano
all'ente,
nella
cui
struttura
è
commesso
il
delitto,
la
sanzione
pecuniaria
da
300
a
700
quote
e
le
sanzioni
interdittive
previste
dall'articolo
9,
comma
2,
per
una
durata
non
inferiore
ad
un
anno.
Nel
caso
in
cui
si
tratti
di
un
ente
privato
accreditato
è
altresì
revocato l'accreditamento.
2.
Se
l'ente
o
una
sua
unità
organizzativa
viene
stabilmente
utilizzato
allo
scopo
unico
o
prevalente
di
consentire
o
agevolare
la
commissione
dei
delitti
indicati
al
comma
1,
si
applica
la
sanzione
dell'interdizione
definitiva
dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25 quinquies DLgs 231/2001
1.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
previsti
dalla
sezione
I
del
capo
III
del
titolo
XII
del
libro
II
del
codice
penale
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b)
per
i
delitti
di
cui
agli
articoli
600-bis,
primo
comma,
600-ter,
primo
e
secondo
comma,
anche
se
relativi
al
materiale
pornografico
di
cui
all'articolo
600-quater.1,
e
600-quinquies,
la
sanzione
pecuniaria
da
trecento
a
ottocento
quote;(lettera così modificata dall'art. 10, della legge n. 38 del 2006)
c)
per
i
delitti
di
cui
agli
articoli
600-bis,
secondo
comma,
600-ter,
terzo
e
quarto
comma,
e
600-quater,
anche
se
relativi
al
materiale
pornografico
di
cui
all'articolo
600-quater.1,
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
settecento
quote.
(lettera così modificata dall'art. 10, della legge n. 38 del 2006)
2.
Nei
casi
di
condanna
per
uno
dei
delitti
indicati
nel
comma
1,
lettere
a)
e
b),
si
applicano
le
sanzioni
interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3.
Se
l'ente
o
una
sua
unità
organizzativa
viene
stabilmente
utilizzato
allo
scopo
unico
o
prevalente
di
consentire
o
agevolare
la
commissione
dei
reati
indicati
nel
comma
1,
si
applica
la
sanzione
dell'interdizione
definitiva
dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25 sexies DLgs 231/2001
1.
In
relazione
ai
reati
di
abuso
di
informazioni
privilegiate
e
di
manipolazione
del
mercato
previsti
dalla
parte
V,
titolo
I-
bis,
capo
II,
del
testo
unico
di
cui
al
decreto
legislativo
24
febbraio
1998,
n.
58,
si
applica
all'ente
la
sanzione
pecuniaria
da quattrocento a mille quote.
2.
Se,
in
seguito
alla
commissione
dei
reati
di
cui
al
comma
1,
il
prodotto
o
il
profitto
conseguito
dall'ente
è
di
rilevante
entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
Art. 25 septies DLgs 231/2001
1.
In
relazione
al
delitto
di
cui
all'articolo
589
del
codice
penale,
commesso
con
violazione
dell'articolo
55,
comma
2,
del
decreto
legislativo
attuativo
della
delega
di
cui
alla
legge
3
agosto
2007,
n.
123,
in
materia
di
salute
e
sicurezza
sul
lavoro,
si
applica
una
sanzione
pecuniaria
in
misura
pari
a
1.000
quote.
Nel
caso
di
condanna
per
il
delitto
di
cui
al
precedente
periodo
si
applicano
le
sanzioni
interdittive
di
cui
all'articolo
9,
comma
2,
per
una
durata
non
inferiore
a
tre
mesi e non superiore ad un anno.
2.
Salvo
quanto
previsto
dal
comma
1,
in
relazione
al
delitto
di
cui
all'articolo
589
del
codice
penale,
commesso
con
violazione
delle
norme
sulla
tutela
della
salute
e
sicurezza
sul
lavoro,
si
applica
una
sanzione
pecuniaria
in
misura
non
inferiore
a
250
quote
e
non
superiore
a
500
quote.
Nel
caso
di
condanna
per
il
delitto
di
cui
al
precedente
periodo
si
applicano
le
sanzioni
interdittive
di
cui
all'articolo
9,
comma
2,
per
una
durata
non
inferiore
a
tre
mesi
e
non
superiore
ad un anno.
3.
In
relazione
al
delitto
di
cui
all'articolo
590,
terzo
comma,
del
codice
penale,
commesso
con
violazione
delle
norme
sulla
tutela
della
salute
e
sicurezza
sul
lavoro,
si
applica
una
sanzione
pecuniaria
in
misura
non
superiore
a
250
quote.
Nel
caso
di
condanna
per
il
delitto
di
cui
al
precedente
periodo
si
applicano
le
sanzioni
interdittive
di
cui
all'articolo
9,
comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
Art. 25 octies DLgs 231/2001
1.
In
relazione
ai
reati
di
cui
agli
articoli
648,
648-bis,
648-ter
e
648-ter.1
del
codice
penale,
si
applica
all'ente
la
sanzione
pecuniaria
da
200
a
800
quote.
Nel
caso
in
cui
il
denaro,
i
beni
o
le
altre
utilità
provengono
da
delitto
per
il
quale
è
stabilita
la
pena
della
reclusione
superiore
nel
massimo
a
cinque
anni
si
applica
la
sanzione
pecuniaria
da
400
a 1000 quote.
Art. 25 novies DLgs 231/2001
1.
In
relazione
alla
commissione
dei
delitti
previsti
dagli
articoli
171,
primo
comma,
lettera
a-bis),
e
terzo
comma,
171-
bis,
171-ter,
171-septies
e
171-octies
della
legge
22
aprile
1941,
n.
633,
si
applica
all’ente
la
sanzione
pecuniaria
fino
a
cinquecento quote.
2.
Nel
caso
di
condanna
per
i
delitti
di
cui
al
comma
1
si
applicano
all’ente
le
sanzioni
interdittive
previste
dall’articolo
9,
comma
2,
per
una
durata
non
superiore
ad
un
anno.
Resta
fermo
quanto
previsto
dall’articolo
174-quinquies
della
citata legge n. 633 del 1941.
Art. 25 decies DLgs 231/2001
1.
In
relazione
alla
commissione
del
delitto
di
cui
all'articolo
377-bis
del
codice
penale,
si
applica
all'ente
la
sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote.
Art. 25 undecies DLgs 231/2001
1.
In
r1.
In
relazione
alla
commissione
dei
reati
previsti
dal
codice
penale,
si
applicano
all'ente
le
seguenti
sanzioni
pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e)
per
il
delitto
di
traffico
e
abbandono
di
materiale
ad
alta
radioattività
ai
sensi
dell'articolo
452-sexies,
la
sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
(lettere così sostituite e introdotte dall'art. 1, comma 8, lettera a), legge n. 68 del 2015)
1-bis.
Nei
casi
di
condanna
per
i
delitti
indicati
al
comma
1,
lettere
a)
e
b),
del
presente
articolo,
si
applicano,
oltre
alle
sanzioni
pecuniarie
ivi
previste,
le
sanzioni
interdittive
previste
dall'articolo
9,
per
un
periodo
non
superiore
a
un
anno
per il delitto di cui alla citata lettera a). (comma introdotto dall'art. 1, comma 8, lettera b), legge n. 68 del 2015)
2.
In
relazione
alla
commissione
dei
reati
previsti
dal
decreto
legislativo
3
aprile
2006,
n.
152,
si
applicano
all'ente
le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1)
per
la
violazione
dei
commi
3,
5,
primo
periodo,
e
13,
la
sanzione
pecuniaria
da
centocinquanta
a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1)
per
la
violazione
dei
commi
1,
lettera
a),
e
6,
primo
periodo,
la
sanzione
pecuniaria
fino
a
duecentocinquanta
quote;
2)
per
la
violazione
dei
commi
1,
lettera
b),
3,
primo
periodo,
e
5,
la
sanzione
pecuniaria
da
centocinquanta
a
duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d)
per
la
violazione
dell'articolo
258,
comma
4,
secondo
periodo,
la
sanzione
pecuniaria
da
centocinquanta
a
duecentocinquanta quote;
e)
per
la
violazione
dell'articolo
259,
comma
1,
la
sanzione
pecuniaria
da
centocinquanta
a
duecentocinquanta
quote;
f)
per
il
delitto
di
cui
all'articolo
260,
la
sanzione
pecuniaria
da
trecento
a
cinquecento
quote,
nel
caso
previsto
dal
comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g)
per
la
violazione
dell'articolo
260-bis,
la
sanzione
pecuniaria
da
centocinquanta
a
duecentocinquanta
quote
nel
caso
previsto
dai
commi
6,
7,
secondo
e
terzo
periodo,
e
8,
primo
periodo,
e
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3.
In
relazione
alla
commissione
dei
reati
previsti
dalla
legge
7
febbraio
1992,
n.
150,
si
applicano
all'ente
le
seguenti
sanzioni pecuniarie:
a)
per
la
violazione
degli
articoli
1,
comma
1,
2,
commi
1
e
2,
e
6,
comma
4,
la
sanzione
pecuniaria
fino
a
duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c)
per
i
reati
del
codice
penale
richiamati
dall'articolo
3-bis,
comma
1,
della
medesima
legge
n.
150
del
1992,
rispettivamente:
1)
la
sanzione
pecuniaria
fino
a
duecentocinquanta
quote,
in
caso
di
commissione
di
reati
per
cui
è
prevista
la
pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2)
la
sanzione
pecuniaria
da
centocinquanta
a
duecentocinquanta
quote,
in
caso
di
commissione
di
reati
per
cui
è
prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3)
la
sanzione
pecuniaria
da
duecento
a
trecento
quote,
in
caso
di
commissione
di
reati
per
cui
è
prevista
la
pena
non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4)
la
sanzione
pecuniaria
da
trecento
a
cinquecento
quote,
in
caso
di
commissione
di
reati
per
cui
è
prevista
la
pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4.
In
relazione
alla
commissione
dei
reati
previsti
dall'articolo
3,
comma
6,
della
legge
28
dicembre
1993,
n.
549,
si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5.
In
relazione
alla
commissione
dei
reati
previsti
dal
decreto
legislativo
6
novembre
2007,
n.
202,
si
applicano
all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b)
per
i
reati
di
cui
agli
articoli
8,
comma
1,
e
9,
comma
2,
la
sanzione
pecuniaria
da
centocinquanta
a
duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6.
Le
sanzioni
previste
dal
comma
2,
lettera
b),
sono
ridotte
della
metà
nel
caso
di
commissione
del
reato
previsto
dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7.
Nei
casi
di
condanna
per
i
delitti
indicati
al
comma
2,
lettere
a),
n.
2),
b),
n.
3),
e
f),
e
al
comma
5,
lettere
b)
e
c),
si
applicano
le
sanzioni
interdittive
previste
dall'articolo
9,
comma
2,
del
decreto
legislativo
8
giugno
2001,
n.
231,
per
una
durata non superiore a sei mesi.
8.
Se
l'ente
o
una
sua
unità
organizzativa
vengono
stabilmente
utilizzati
allo
scopo
unico
o
prevalente
di
consentire
o
agevolare
la
commissione
dei
reati
di
cui
all'articolo
260
del
decreto
legislativo
3
aprile
2006,
n.
152,
e
all'articolo
8
del
decreto
legislativo
6
novembre
2007,
n.
202,
si
applica
la
sanzione
dell'interdizione
definitiva
dall'esercizio
dell'attività
ai
sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.